"Assicurare la merce trasportata" tutto ciò che viene trasportato è a rischio, ed il rischio ha bisogno di "copertura assicurativa".
Geval Service offre una copertura completa a tassi competitivi, gestendo con massima precisione la relativa documentazione .
Tra Venditore e Compratore nessuno dei due ha l'obbligo di assicurare la merce, salvo che sia pattuito a parte, e anche gli Incoterms confermano ciò, con la sola eccezione del CIF e CIP.
Nonostante non vi sia obbligatorietà, molti esportatori preferiscono giustamente assicurare le merci: ciò perché hanno compreso che fornire le proprie merci coperte da assicurazione rappresenta un servizio sempre più apprezzato dalla clientela internazionale e quindi tendono a garantire completamente contro i rischi di viaggio tutte le merci che escono dalla loro fabbrica.
Inotre provvedere all'assicurazione consente di evitare tutte le liti che molto spesso si innescano quando, in mancanza di una polizza di assicurazione, il venditore o il compratore debbono accollarsi una perdita, liti che si riverberano inevitabilmente sui rapporti commerciali, con evidente maggiore danno per la parte più debole.
In definitiva fornire merci coperte da valide assicurazioni negli scambi commerciali risulta un fattore preferenziale sia sul piano psicologico che su quello nei rapporti con la controparte, considerato che nelle campagne di marketing oggi si pone l'accento su un ottimale servizio di consegna, di cui l'assicurazione - così come il trasporto - forma parte integrante.
Di seguito alcune nozioni utili :
I limiti di responsabilità:
Erroneamente alcuni operatori economici, nel conferire il mandato di spedizione di determinate merci allo spedizioniere, operano nella convinzione che quest’ultimo risponda totalmente del danno (perdita, distruzione, furto, ecc.) delle stesse.
Contrariamente, lo spedizioniere è un mandatario che assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto di colui che l’ha incaricato (committente), un contratto di trasporto e di espletare le operazioni accessorie. Lo spedizioniere dovrà assicurare le merci solo nel caso in cui riceva "un ordine scritto ed espresso del mandante" e in tal caso, colui che risponderà del danno materiale subito dalle merci sarà l'assicuratore.
In mancanza di tale prescrizione esplicita, il vettore opera con una limitazione di responsabilità precisa e prevista dalle Convenzioni
Internazionali in materia di trasporto. I limiti di responsabilità del vettore possono così riassumersi:
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8,33 DSP*/kg lordo di merce perduta o avariata (Convenzione CMR – trasporto stradale)
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16,66 DSP*/kg lordo di merce perduta o avariata (Convenzione CIM – trasporto ferroviario)
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17,00DSP*/kg lordo di merce perduta o avariata (Convenzione di Montreal – trasporto aereo)
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2,00 DSP*/Kg lordo di merce perduta o avariata o 666,67 DSP per collo o unità di carico. Si applica il limite più elevato. (Convenzione di Bruxelles – trasporto marittimo)
*DSP = Diritto Speciale Prelievo (verificabile su Sole 24 ore )
I predetti limiti rendono evidente l'importanza di provvedere ad una copertura assicurativa completa delle merci in viaggio “All Risks” da parte dell’avente diritto, a tutela dei danni vari che le merci potrebbero subire.
Il rischio e il danno:
Il rischio è un avvenimento di natura probabilistica che, nel caso in cui si verifichi, può dar luogo ad un danno.
In altri termini, non è il danno in sé ad essere comunque assicurato, bensì il danno se conseguente ad un rischio assicurato.
Come elevare una riserva:
Elevare riserva consiste nella segnalazione, a seconda dei casi, sul documento di trasporto o sui atti diversi ( p.e. per lettera raccomandata A.R.) di anomalie riguardanti la merce o l'imballaggio. L'elevazione della riserva se controfirmata da cui elevata, implica l'attribuzione a costui della responsabilità per le anomalie e l'esonero da qualsiasi responsabilità per chi l'ha elevata e ne ha ottenuto la controfirma. Quindi lo scopo delle riserve è di facilitare l'individuazione del responsabile delle eventuali anomalie nell'esecuzione del trasporto.
Le riserve sono di due tipi:
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Per danno visibile esternamente/apparente: deve essere elevata sul documento di trasporto ma comunque immediatamente al ritiro della merce: in seguito non potrà mai più essere elevata.
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Per danno non visibile esternamente/non apparente: deve essere elevata entro un termine diverso a seconda delle varie Convenzioni dei diversi modi di trasporto; se non viene elevata entro questo preciso termine nulla poi potrà più essere eccepito al vettore.
Una considerazione riguarda una prassi diffusissima tra le aziende (destinatari), cioè quella di accettare la merce sempre e solo dopo avere apposto sul documento la dicitura: "si accetta con riserva di verifica" / "si accetta con riserva generica " o altre ancora dallo stesso significato. E' fuor di dubbio e da tempo che queste riserve non hanno alcun riconoscimento giuridico e pertanto rappresentano solo tempo perso, perché la riserva o è per danno apparente e allora deve essere precisata subito, o è per danno non apparente e allora si ha tutto il tempo di elevarla successivamente, ma pur sempre entro i termini previsti dalle singole Convenzioni internazionali di trasporto.
la procedura da seguire in caso di danno subito dalla merce assicurata:
Se al momento dell'arrivo/ricevimento della merce a destino la stessa appare danneggiata, il ricevitore della merce deve osservare tutte le seguenti regole:
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adoperarsi per minimizzare il danno;
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deve chiedere immediatamente l'intervento del commissario d'avaria indicato sulla certificato d'assicurazione ( fornendogli tutti i dati e l'assistenza necessaria), il quale deve redigere il rapporto di perizia (survey report), in cui quantifica il danno e specifica la/e causa/e che lo hanno originato
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comunicare agli assicuratori tempestivamente tutti gli avvisi e notizie che si riferiscono all'avvenimento;
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le eventuali perdite e/o avarie subite dalla merce assicurata durante il trasporto devono essere fatte constatare dal destinatario, mediante riserve scritte e in contraddittorio col vettore al momento della riconsegna se trattasi di avarie apparenti, od entro i termini previsti dalle singole Convenzioni internazionali di trasporto se si tratta di avarie non apparenti. " attenzione: In mancanza della riserva scritta o della constatazione in contraddittorio le merci si presumono riconsegnate dal vettore in conformità alle condizioni contenute sulla polizza di carico od altro documento di trasporto";
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per tutte le avarie per le quali potrebbe essere coinvolta la responsabilità del vettore, l'assicurato, il ricevitore o chi per esso dovrà rendere responsabili, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i rappresentanti del vettore stesso, dopo averli inviati all'accertamento dei danni;
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non procedere assolutamente alla vendita delle merci danneggiate senza la preventiva autorizzazione della compagnia di assicurazione;
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fornire tutta la documentazione;
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dopo che il commissario di avaria ha redatto e rilasciato il rapporto di perizia (rapporto di avaria), inviarlo alla compagnia di assicurazione per ottenere la liquidazione del danno;
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fare quanto altro richiesto per la pronta esecuzione di detti provvedimenti.
I reclami dovranno essere sempre accompagnati dai seguenti documenti:
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certificato d'avaria:
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certificato di assicurazione ( debitamente girati);
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documento di trasporto: polizza di carico originale o copia autentica / Airwaybill / CMR:
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documento di riconsegna sul quale è stata elevata la riserva;
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fattura delle merci;
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packing list;
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copia della lettera di reclamo al vettore o al suo agente;
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originale della risposta ricevuta;
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altri documenti probatori che potranno agevolare la liquidazione del danno.
ATTENZIONE:
QUANTO DESCRITTO SOPRA NON SONO LE CLAUSOLE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA E NON HA ALCUN VALORE LEGALE, MA UNICAMENTE DESCRITTIVO